Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

EQUILANDIA aiastrieste ONLUS


TITOLO I: Denominazione e sede
Articolo 1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Equilandia aiastrieste ONLUSsenza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede in Sgonico (TS), località Rupinpiccolo n. 52, presso la “Scuderia da Pepe”.

TITOLO II: Scopi
Articolo 2 – Scopi

L’Associazione non persegue fini di lucro; è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi; garantisce a tutti i Soci uguaglianza, pari opportunità, elettività delle cariche e partecipazione all’attività sociale.
Persegue finalità di solidarietà sociale, operando per fini sportivi, ricreativi e di solidarietà a favore delle persone disabili e dei soggetti che si trovano in una situazione di svantaggio psichico, fisico, sensoriale o sociale di qualsiasi età con l’intento di offrire idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive e motorie, ricreative e culturali.
Articolo 3 – Ambiti di intervento
Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti:
• promuovere attività sportive a carattere dilettantistico con particolare riferimento alle attività equestri;
realizzare ogni attività utile alla cultura dell’integrazione e allo sviluppo dell’autonomia, delle abilità, e della partecipazione sociale attiva anche attraverso attività e manifestazioni che coinvolgano persone abili;
avviare attività motorie didattiche che sviluppino le competenze necessarie ad un positivo inserimento scolastico e lavorativo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti sociali e assistenziali presenti sul territorio;
gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
partecipare all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
gestire e promuovere corsi di istruzione tecnici o professionali, di aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei Soci.
Articolo 4 – Attività marginali, utili per il raggiungimento dello scopo sociale
Oltre alle attività previste nell’articolo 3, mediante specifiche deliberazioni l’Associazione potrà:
allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
svolgere altre attività necessarie o utili per l’autofinanziamento e per il conseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà tra l’altro svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della disciplina sportiva integra promossa.

TITOLO III: Funzionamento
Articolo 5 – Compensi
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per realizzare gli scopi associativi è facoltà dell'Associazione riconoscere ai propri Soci rimborsi e/o indennità, oppure provvedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 6 – Affiliazione
L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivocon particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi.

TITOLO IV: Soci
Articolo 7 – Tipologia
Possono essere Soci tutte le persone fisiche, anche minorenni, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si distinguono in
• onorari: sono le persone fisiche o le Associazioni o gli Enti, che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione o che abbiano acquisito notevoli titoli di merito nel campo dello sport, non solo equestre; le nomine a Socio Onorario sono riservate all’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo; i Soci meramente Onorari sono esentati dal pagamento del canone associativo, non hanno diritto al voto nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali;
• effettivi: sono le persone fisiche le cui domande d’iscrizione siano state accettate dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il canone associativo.
Articolo 8 – Ammissione
Chi intende essere ammesso a Socio, dovrà farne esplicita richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali Regolamenti e le Delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto del rilascio della tessera sociale, previo pagamento del canone associativo, il richiedente, ad ogni effetto acquisirà la qualifica di Socio effettivo che sarà intrasmissibile per atto tra i vivi.La tessera sociale dovrà essere rinnovata annualmente.Non sono ammessi soci temporanei.
Articolo 9 – Canone Associativo
I Soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Articolo 10 – Diritti e doveri
La qualifica di Socio dà diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; gli associati minorenni acquisiranno il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età;
• a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
• all’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e Delibere assunti dagli organi sociali;
• al pagamento della quota associativa.
Articolo 11 – Dimissione ed esclusione
La qualifica di Socio si perde per dimissione, esclusione o causa di morte. Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle Deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
che si renda moroso, senza giustificato motivo, del versamento del contributo annuale;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che arrechi danni gravi in qualunque modo, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.

TITOLO V: Organi dell’Associazione
Articolo 12 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea Generale dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario Tesoriere.
Articolo 13 – l’Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue Deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione, da affliggersi nel locale della sede sociale e nei locali ove si svolge l’attività sociale almeno 20 giorni prima. L’avviso della convocazione può avvenire anche mediante comunicazione scritta ai singoli Soci, da inviarsi almeno 8 giorni prima a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta da un Socio eletto tra i Soci presenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante, è trascritto su un apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione e messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, unacopia. L’Assemblea viene convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
Articolo 14 – l’Assemblea in sessione ordinaria
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) aprile. L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo qualora vi sia la richiesta scritta di almeno un decimo degli associati, con indicazione espressa dell’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo ha facoltà inoltre di convocare l’Assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa; ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Le votazioni sono effettuate con voto palese, tranne quando l'Assemblea deliberi a maggioranza dei presenti in modo diverso. L’Assemblea ordinaria:
approva il programma annuale dell'Associazione;
• approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio annuale consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
procede alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
approva gli eventuali regolamenti;
Articolo 15 – l’Assemblea in sessione straordinaria
L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria per:
approvare eventuali modifiche allo Statuto; la maggioranza richiesta per modificare lo statuto è di 2/3 dei presenti;
approvare gli atti di straordinaria amministrazione; la maggioranza richiesta per approvare gli atti di straordinaria amministrazione è di 2/3 dei presenti;
deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo; la maggioranza richiesta per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è di almeno 2/3 dei presenti che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto.
Articolo 16 – il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 4 membri eletti fra gli associati maggiorenni e dal Presidente dell’Associazione che ne fa parte di diritto. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire contemporaneamente cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche che esercitano lo sport equestre a favore delle persone che si trovano in una situazione di svantaggio psichico, fisico, sensoriale o sociale;non devono essere stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente e il SegretarioTesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure, in ogni caso, quando ne sia fatta domanda da almeno 2 dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, postale o elettronica, da spedirsi o consegnare non meno di otto giorni prima della riunione. In mancanza di una convocazione ufficiale le sedute sono valide solo in presenza di tutti i componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta fra l’altro a titolo esemplificativo al Consiglio:
curare l’esecuzione delle deliberazioni;
redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale;
predisporre i Regolamenti interni da far approvare dall’Assemblea;
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
compiere tutti gli atti e le operazioni per la normale amministrazione dell’Associazione.
Articolo 17 – Dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo cessino dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica, con conseguente durata in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove cessi oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. La revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo viene deliberata dall’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria.
Articolo 18 – il Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea in sessione ordinaria, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Lo stesso ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Articolo 19 – il Vice Presidente
Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi componenti; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. Il Vice Presidente, in caso di dimissioni o impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, lo sostituisce per l’ordinaria amministrazione dell'Associazione e convoca – entro un mese – l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 20 – il Segretario Tesoriere
Viene nominato dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi componenti, a lui sono affidati compiti di gestione ordinaria del patrimonio e di tenuta della contabilità prevista dalla legge, salvo che quest'ultima venga affidata a chi, all'esterno, ne abbia specifica competenza.
Articolo 20 – Trasparenza
Deve essere assicurata dagli organi associativi una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale a cura del Consiglio Direttivo, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

TITOLO VI: Il Patrimonio
Articolo 21 – Fondo Comune

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o altrimenti pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, di privati o di enti pubblici o privati, dalle entrate derivanti da eventuali attività economiche comunque svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria nonché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti. E’ fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione, o gli utili, saranno obbligatoriamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 22 – Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea per l’approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo dell’esercizio in corso, entro e non oltre il 30 (trenta) aprile. I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale dell’Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea in cui dovranno essere approvati e restare a disposizione di tutti i soci per la visione e l’eventuale richiesta di copia.TITOLO VII: Scioglimento
Articolo 23 – Scioglimento

L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità di liquidazione. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni immobili estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative d’utilità sociale che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva per i soggetti disabili oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge n.662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 24 – Norma Finale
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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